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Ádám Szabó: Sulla questione dello stato giuridico dei sacerdoti provinciali durante il principato (IAS, 2008/4., 71-81. o.[1])

Studio preliminare

"ut iure sacerdotii precari deos te publice

possim, quos nunc precor pietate privata."

Plinius epist. ad Traianum 13

I sacerdoti di Roma antica sono studiati in generale anche nelle publicazioni sulla storia della religione o dell'amministrazione, secondo il loro rapporto con il significato di ius divinum e ius publicum.[1] Le corporazioni dei sommi sacerdoti della citta di Roma sono trattate separatamente,[2] similmente ai sommi sacerdoti delle province con le loro istituzioni[3] e ai sacerdoti municipali.[4] I diversi tipi delle cariche sacerdotali e le societa

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religiose sono studiati dettagliamente lo stesso. Le ricerche pubblicate sono di carattere per lo piu storico, e piu precisamente storico sociale. La loro caratteristica comune e cio, che non trattano tutto l'impero, cioe sono saggi su problemi particolari.

Non esiste un'opera completa sullo stato giuridico dei sacerdoti nell'eta regia, repubblicana e imperiale, in parte a causa della mancanza delle fonti, in parte a causa del tema stesso. Puo essere il tema di una ricerca indipendente uno stato giuridico unitario dei sacerdoti, ed e possibile indagare questo tema in base ai dati delle fonti? Nell'antichita esistevano regole sui diritti e doveri dei sacerdoti. Anche le condizioni sociali e personali della carica sacerdotale erano regolate, in certi casi con la definizione precisa dell'impiego. Pero, di questi regolamenti non ne sono rimasti testi continui o interi. Li conosciamo direttamente o indirettamente dalle allusioni, dai compendi e dai frammenti dei testi antichi.[5] In certi casi sappiamo solo, che esisteva una regola, ma il loro contenuto e perso. Le persone con una carica sacerdotale di Roma furono sempre indicate con la parola sacerdos, indipendentemente dal carattere della carica.[6] Chi non potevano essere chiamati sacerdotes, non erano veramente sacerdoti, per motivi amministrativi o religiosi, o lo potevano essere solo con una giustificazione speciale. Quest'affermazione e valida per gli antistites, haruspices e augustales provinciali. I gruppi delle fonti dirette o indirette sullo stato giuridico dei sacerdoti sono i seguenti: 1. Fonti degli autori antichi, a cui appartengono le opere degli storici, dei filosofi, dei poeti, degli autori di memorie e dei legali. 2. Fonti epigrafiche, quindi i testi incisi in materia duratura.

In base alle fonti rimaste si possono fare affermazioni sullo stato giuridico dei sacerdoti del principato dal punto di vista del diritto privato e pubblico. Ma per quanto riguarda il diritto privato, le caratteristiche non sono mai in connesso con i sacerdoti stessi. Si puo solo affermare: se qualcuno soddisfece certe condizioni nel diritto privato, pote rivestire una carica sacerdotale. La ricerca della questione - soprattutto nel caso dei sacerdoti conosciuti dall'epoca del principato - e un compito che richiede indagine dettagliata per ogni persona sacerdotale, a cui ci vuole prima una raccolta e sintesi globale delle fonti per ogni provincia. Di sintesi di tale carattere ne esistono poche per quanto riguarda il numero delle province.[7] Ci sono alcune opere sintetiche sulle province occidentali, ma neanche loro avevano come base una raccolta totale delle fonti.[8]

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I testi giuridici dell'eta imperiale, che parlano direttamente sui sacerdoti, regolano in generale la funzione e l'organizzazione sacerdotale. Questo fenomeno dimostra indirettamente che al momento della nascita delle leggi le condizioni dello stato giuridico dei sacerdoti erano gia determinate. Quest'affermazione puo essere vera per i gruppi di sacerdotes publici nella citta di Roma, in Italia e nelle province. Per quanto riguarda le diverse religioni nell'epoca del principato, con sacerdoti che portavano il titolo di sacerdos, non avevano un regolamento simile, o almeno non lo conosciamo.

I. Sacerdotes publici

L'espressione usata nell'epoca repubblicana si riferiva originalmente ai membri delle corporazioni sacerdotali della citta di Roma (sacerdotes summorum collegiorum: Res Gestae Divi Augusti 2, 16), i quali piu tardi divennero i membri dei collegia dei sommi sacerdoti. Anche i membri delle piccole corporazioni sacerdotali (sodalitates) appartenevano ai sacerdotes publici. All'inizio dell'epoca imperiale loro vennero completati con i sacerdoti degli imperatori consacrati. Anche i sacerdoti delle religioni nuove e quelle accettate erano sacerdotes publici.[9]

Il sistema delle regole sui sommi sacerdoti della citta di Roma fu fissato sicuramente al momento della fondazione delle corporazioni ed era completato o modificato ogni tanto. Presumibilmente non si tratta solo di un regolamento della struttura e della gestione, e di una lista dei diritti e doveri, ma questi documenti disponevano anche di cio, chi poteva diventare sacerdote. Non conosciamo i regolamenti dell'epoca della fondazione, solo alcune prescrizioni possono essere ricostruite. Per quanto riguarda le corporazioni dei sommi sacerdoti della citta di Roma, le questioni giuridiche vennero regolate solo dopo la loro fondazione, alla meta dell'epoca repubblicana.

Nell'eta regia e nella prima meta dell'epoca repubblicana i membri delle corporazioni romane sacerdotali erano tutti patrizi. Il regolamento della loro origine determinava anche il loro stato giuridico. Nel 300 a. C. la lex Ogulnia [cfr. Livius 10, 6-9] rese possibile anche per le persone di origine plebea diventare i membri delle corporazione sacerdotali. In armonia con i cambiamenti sociali, la nuova legge significava, che erano i membri dell'ordine senatorio che portavano le cariche sacerdotali, come anche le magistrature, indipendentemente da cio, se erano di origine plebea o patrizia.[10]

Il trasformamento della citta stato in un impero risultava da un lato l'estensione del culto e della religione statale, dall'altro lato la ricezione di nuovi culti e nuove religioni entro i confini dello stato romano. La crescita significava l'aumento del numero dei sacerdoti della religione romana e in generale l'amento del nmero di tutti i sacerdoti. Alcuni gruppi di questi ultimi erano regolati tramite ammissione [e.g. Magna Mater[11]], regolamento locale [Cfr. e.g. S. C. de collegiis artificum Graecis,

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FIRA I.[12] 248-255, nr. 34] o divieto. Molte religioni proibite ricevette un permesso nell'epoca imperiale. I sacerdoti delle religioni accettate erano definiti come sacerdotes, indipendentemente dai loro nomi speciali entro la religione (e.g. pater etc.).[13] In altri casi invece troviamo il nome originale della carica sacerdotale. Questo fenomeno dimostra il carattere giuridico dell'espressione sacerdos. Gli autori parlano di meno religioni regolate, accettate o proibite rispetto al numero delle religioni menzionate in reperti epigrafici dall'inizio dell'epoca imperiale.[14] Conosciamo pochissimo sul regolamento di queste ultime, percio non si puo definire neanche lo stato giuridico dei loro sacerdoti in base al regolamento delle religioni. La loro esistenza pubblica e la loro diffusione e sicura a causa delle iscrizioni. Per questo dovevano esistere regole anche su di loro, e queste non erano sicuramente regole di divieto. La lex Iulia de sacerdotiis tra il 49 e 44 a. C. regolo probabilmente in generale tutte le cariche sacerdotali rivestite nel territorio dell'impero romano. Della legge e rimasto il frammento di una sola frase [Cicero ad Brut. 1,5]. La lex coloniae Iuliae Genetivae seu Ursonensis[15] [CIL II[2], 5, 1022][16] rilasciata - secondo il testo modello dell'epoca di Giulio Cesare - il piu tardi all'inizio del I secolo d. C. contiene parecchie disposizioni sugli augures e pontifices di una citta provinciale [capp. 66-68, 82]. L'autore della legge determino il numero di questi sacerdoti. Prescrisse inoltre, con quali condizioni poteva divenire qualcuno un sacerdote e come poteva mantenere la sua carica. Poi, che i pontifices e gli augures della data colonia avevano gli stessi diritti come i pontifices della citta di Roma. Inoltre affermo, che loro avevano gli stessi diritti come gli pontifices e augures delle altre citta provinciali. Con questo affermo a posteriori, che i pontifices e augures delle citta provinciali appartenevano ai sacerdotes publici, similmente ai membri della corporazione pontificale (collegium pontificum) della citta di Roma [cfr. Cicero de leg. 8, 20]. Nell'ultima regola rimasta del testo l'autore della legge menziono i pontifices e augures locali come sacerdotes. Con questa legge armonizza anche la lex arae Iovis Salonitanae [CIL III 1933 = ILS 4907[17] = FIRA III.[18] 229-230, nr. 74] di Dalmatia, datata al 137 d. C., in cui si tratta

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della cooperazione dei pontifices con i magistrati alla dedicazione di un altare. Il pontifex provinciale agiva come i pontifices della citta di Roma [cfr. e. g. Cicero de domo 133]. Il numero determinato dei sacerdoti nella lex Ursonensis non doveva essere uguale in tutte le citta. Alcuni anni prima, a Capua, il numero massimo dei pontifices fu fissato in sei [cfr. Cicero de leg. agr. 2, 96]. Nel primo quarto del III secolo d. C., Ulpianus scrisse nell'unica fonte dell'epoca sullo stato giuridico sacerdotale cosi [Digesta 1.1.1.2.]: Il diritto pubblico tratta gli atti per le divinita (in sacris), la carica dei sacerdoti (in sacerdotibus) e le cariche amministrative pubbliche (in magistratibus). In generale il diritto pubblico e il diritto che si riferisce allo stato romano. Quest'affermazione era valida sicuramente per le persone giuridiche del diritto romano. Secondo Ulpianus lo stato giuridico del sacerdos appartiene al diritto pubblico. Benché non descrisse dettagliatamente, quali cariche sacerdotali intendeva sotto questa categoria, in base ai sopraddetti ci appartenevano almeno tutti gli augures e pontifices dell'impero. La corporazione pontificale aveva autorita anche sui flamines, percio anche loro facevano parte della categoria dei sacerdotes publici, e di conesguenza la loro carica apparteneva al campo del diritto pubblico. Similmente anche i sommi sacerdoti delle province, che dirigevano i consigli provinciali e le cerimonie del culto imperiale, facevano parte dei sacerdotes publici. L'esempio della lex de flamonio provinciae Narbonensis [CIL XII 6038 = ILS 6964 = FIRA I. 199-202, n. 22], datata tra il 27 a. C. e 14 d. C. dimostra, che i diritti e doveri del sommo sacerdote furono regolati in ogni provincia separatamente.[19] Alcune delle disposizioni di divieto hanno somiglianze con le regole sul flamen Dialis. Altrimenti la legge contiene prescrizioni di carattere amministrativo sull'elezione, sulla sede, sull'autorita e sulla statua del sommo sacerdote. Inoltre tratta anche il consiglio provinciale e il suo bilancio. Si suppone, che esistessero leggi sui sommi sacerdoti in ogni singola provincia, le quali vennero composte secondo una legge di base. Alcune disposizioni conosciute sui sommi sacerdoti provinciali nell'epoca del principato, all'inizio e alla fine del III secolo d. C., dimostrano che indipendentemente dal loro titolo sacerdotale (flamen, sacerdos, archiereus), in tutti i casi si poteva usare l'espressione sacerdos, e anche le date disposizioni riguardano tutti di loro generalmente, sia nelle province occidentali che in quelle orientali [cfr. e.g. Dig. 50.4.17.: Hermogenianus libro 1 iuris epitomarum - sulla possibilita della carica rinnovata del sommo sacerdote; Dig. 50.5.8.: Papinianus libro 1 responsorum - sui limiti familiari e di eta della carica del sommo sacerdote provinciale]. In altri casi troviamo regole locali o regionali [cf. e.g. Dig. 27.1.6.: Modestinus libro 2 excusationum 14. - sull'immunita dalla tutela dei sommi sacerdoti di Asia, Cappadocia e Bithynia durante il loro periodo ufficiale - con termini tecnici greci]. I limiti familiari e di eta per la carica del sommo sacerdote era all'inizio una legge in vigore solo in Asia Proconsularis, poi venne adatta per ogni provincia. L'attenzione dei legislativi dei II e III secoli d. C. si estese oltre ai sommi sacerdoti anche sulle questioni generali dei sacerdoti municipali [cf. e.g. Dig. 50.5.13.: Ulpianus libro 23 ad edictum - sulla sospensione dalla carica sacerdotale

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municipale in caso di ostacoli nello svolgimento dei compiti; Dig. 50.12.11.: Modestinus libro 9 pandectarum - sulla sorte dei doni offerti per la carica sacerdotale in caso di morte nel frattempo; Dig. 48.14.1.: Modestinus libro 2 de poenis - 1. sulla pena del sacerdote che invade la lex Iulia de ambitus; Dig. 27.1.6.: Modestinus libro 2 excusationum 8. - sugli insegnanti delle scuole sacerdotali; Dig. 24.1.60.: Hermogenianus libro 2 iuris epitomarum - 1. sui doni tra coniugi nel caso di divorzio, quando uno diventa sacerdote; Dig. 4.8.32.: Paulus libro 13 ad edictum - 4. sulla carica sacerdotale del giudice]. Anche negli esempi citati fu usata l'espressione generale di sacerdos. Questa si riferisce ai sacerdoti, che appartenevano alla categoria dei sacerdotes publici sotto il vigore del diritto romano. Nei testi citati non era precisato, di quali sacerdoti si tratta. Non citavano neanche disposizioni, in cui si trovava la definizione del sacerdotium. Percio si suppone, che nell'epoca fu chiaro a tutti, chi era un sacerdos e questo puo significare, che le persone con il titolo di sacerdos appartennero alla stessa categoria come i sacerdoti. Ovviamente non solo i sacerdoti della tradizionale religione romana nella citta di Roma e nelle province furono intesi sotto l'espressione sacerdos, ma anche quelli delle religione accettate con il titolo religioso di sacerdos. Quest'ultimi furono quindi riconosciuti anche ufficialmente, altrimenti non esistesse una legge emanata secondo il diritto romano. Oltre alle disposizioni di vigore generale ci sono rimaste anche sanzioni locali, le quali riguardano i sacerdoti di una sola provincia: il testo di una disposizione dei XV viri sacris faciundis del 268 d. C., il quale racconta, che la corporazione dei sommi sacerdoti mise un nuovo sacerdote al posto di quello deceduto (sacerdos) di Magna Mater [CIL X 3698 - ILS 4175 - FIRA I. 329-330, n. 62.]. Questo fenomeno dimostra l'influsso delle corporazioni di sommi sacerdoti nella citta di Roma sui sacerdoti provinciali. L'apparizione dell'espressione di sacerdos nei contesti sopracitati solleva la domanda, se nelle province le persone conosciute con il titolo sacerdos, le quali erano al servizio di diverse correnti religiosi e di diversi culti tradizionalmente non romani, appartenessero alla categoria dei sacerdotes pubici o meno. Le indagini della situazione personale dei sacerdoti puo fornire una specie di risposta.

II. Sacerdotes publici provinciae

Solo in poche province esistono raccolte annotate delle fonti, che fossero adatte all'indagine dello stato giuridico. Allo stesso tempo, per decidere, se si possono fare le ricerche sullo stato giuridico dei sacerdoti di una data provincia, basta indagare di una sola provincia. Sui sacerdoti della provincia Pannonia, scelta come esempio, e stata pubblicata finora una sola sintesi, che contiene dati su tutti i sacerdoti conosciuti dell'epoca del principato nella Pannonia. I sacerdoti della provincia sono conosciuti - cona una sola eccezione menzionata da un autore - tramite reperti epigrafici. Fino al 2006 sono diventati conosciuti 89 sacerdoti in persona delle citta e dei suoi territori nella provincia [Szabó op. cit. 2006, P 1-89].

I sacerdotes publici della Pannonia, che appartengono senza dubbio al circolo della tradizionale religione romana, sono gli augures e i pontifices. Inoltre anche i flamines, che erano al servizio del culto locale imperiale, presumibilmente per lo piu al servizio del Divus fondatore della citta. Alla fine, anche i sommi sacerdoti del culto

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imperiale della provincia, eletti per un anno, appartenevano alla categoria dei sacerdotes publici. Oltre a loro sono conosciuti sacerdotes di carattere muncipiale, senza un culto preciso, e poi altri al servizio di divinita determinate.

1. Augures: conosciamo dieci augures in persona [P 7, 17, 24, 35, 41, 45, 46, 48, 55, 74]. Due volte appaiono in gruppi [P 90, 92], quindi in questi casi non si puo precisare il loro numero, ma erano almeno in due. Le persone conosciute furono tutti uomini e in base ai nomi vennero da un ambiente linguistico latino. Rivestirono la carica sacerdotale in una sola comunita cittadina, in municipia e coloniae, impiegati dalla citta. In un caso [P 48] e probabile, che il sacerdote fu augur nelle canabae di organizzazione cittadina. In generale i sacerdoti occuparono anche uffici di magistrature, molti di loro arrivarono fino al duumviratus. L'onore dell'augur duro a vita. La maggior parte di loro assunse la carica di augur almeno come decurio o come magistrato alto dell'amministrazione della citta. Nei municipia si puo identificare un augur, mentre nelle coloniae ne erano in carica contemporaneamente almeno due.

2. Pontifices: Conosciamo sette pontifices in persona nelle province pannoniche [P 1, 27, 28, 42, 52, 69, 71]. In un caso non si puo affermare, quanti pontifices siano menzionati nel testo: due o tre [P 90]. Tutti i pontifices conosciuti furono uomini, in base ai nomi vennero da un ambiente linguistico latino ed ebbero la cittadinanza romana. Rivestirono la loro carica solo nelle citta, in municipia e coloniae, impiegati dalla citta: augur municipi o augur coloniae. Occuparono anche uffici di magistrature. Uno di loro, dopo una carriera militare equestre sali all'ordine senatorio [P 69]. L'onore pontificale duro a vita. Verosimilmente nei municipia c'era uno, nelle coloniae invece c'erano in carica almeno due pontifices contemporanei.

3. Flamines: sono conosciuti sedici flamines in persona nella provincia [P 2, 8, 9, 14, 15, 22, 30, 31, 33, 48, 57, 59, 76, 61, 65, 66, 84, 86]. Uno rivesti il flaminatus in due posti [P 86]. Inoltre, alla dedicazione di un'iscrizione ne dovevano essere presenti almeno due, secondo il plurale [P 90]. Quindi circa venti flamines e ventuno posizioni occupate di flamines possono essere studiati nella Pannonia. Tutti avevano la loro carica in citta, in municipia e coloniae, nei casi determinabili impiegati dalla citta: flamen municipi o flamen coloniae. In un solo caso e conosciuto il flamen di un divus, il quale fu flamen Divi Claudi [P 66]. Tutti i flamines furono uomini, quelli con nomi identificabili vennero da un ambiente linguistico latino. La maggior parte fu il membro dell'ordo decurionum, ma ci sono alcuni che appartennero all'ordine equestre. Tre di loro assunsero anche una carica sacerdotale di importanza provinciale: uno era sacerdos Urbis Romae (Aeternae) [P 8], gli altri due divennero i sommi sacerdoti del culto imperiale della provincia, ciascuno per un anno [P 65, 66]. L'ufficio di flamen duro a vita, si conosce un unico flamen nell provincia che si ritiro [P 48]. Non si puo affermare in generale, ma si suppone, che ci fosse un nico flamen nei municipia, e ne ci fossero almeno due nelle coloniae.

4. Sacerdotes provinciae: conosciamo quattordici sommi sacerdoti provinciali nella Pannonia. Uno di loro era il sommo sacerdote della Pannonia indivisa prima del 107 d. C. [P 83], nove erano i sommi sacerdoti della Pannonia superiore nel II e III secolo d. C. [P 20, 32, 37, 58, 68, 70, 72, 73, 85], e quattro quelli della Pannonia inferiore, similmente nel II e III secolo d. C. [P 13, 65, 67, 81]. Il loro titolo sacerdotale era - secondo l'epoca - sacerdos provinciae e sacerdos Arae Augusti. Tutti furono uomini, vennero da

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un ambiente linguistico latino ed ebbero la cittadinanza romana. La maggior parte fu il membro dell'ordine equestre e fu decurio almeno in due citta nella provincia. La loro carica era l'apice della carriera provinciale. Esser eletti dal consiglio provinciale (provincia, concilium provinciae), la rivestirono per un anno. Si poteva rinnovare la carica, ma non abbiamo nessun dato di un tale fenomeno nella provincia. Solo il numero basso dei sommi sacerdoti conosciuti rispetto a quello alto delle iscrizioni rinvia indirettamente a cio, che alcuni di loro potevano occupare quest'ufficio per un lungo tempo.

5. Sacerdotes: conosciamo trentotto persone con il titolo sacerdotes nella Pannonia, dal II e III secolo d. C. In due casi appaiono nel testo in gruppi, percio non si puo dire il loro numero preciso [P 90, 91]. Le persone con il titolo sacerdos rappresentano un gruppo sacerdotale eterogeno. La base della loro categorizzazione e cio, che non appartenevano a nessun gruppo dei sacerdoti sopramenzionati e tutti avevano il titolo di sacerdos. Entro la categoria formano gruppi piu piccoli in base al loro servizio per una data divinita o al loro rapporto ad un dato luogo. Per quanto riguarda il loro servizio per una data divinita, si assomigliano ai flamines. Tutti furono uomini. In base ai nomi la loro origine e svariata, vennero dai ambienti linguistici latino e greco. Solo una parte fu cittadino romano, l'altra parte aveva uno stato libero, senza cittadinanza. La durata della carica fu limitata per gli uni, e duro a vita per gli altri. Piu di otto degli sacerdotes furono impiegati dalla citta [P 5, 16, 18, 23, 41, 47, 64, 90]. Cinque furono cittadini romani ed appartennero allo stato dirigente della citta. Su uno di loro non si puo affermare niente oltre la carica sacerdotale, ed in una delle fonti sono menzionati almeno due sacerdotes, ma non si sa piu di loro. Un sacerdos era al servizio dell'Urbs Roma (Aeterna) e allo stesso tempo era anche flamen [P 8]. Appartenne allo strato dirigente della citta. Un'altra carica del sacerdos templi Divi Marci [P 26] non e conosciuta. Fu pero un cittadino romano. Tre sacerdotes stettero al servizio di Mitra [P 3, 38, 75]. Due avevano la cittadinanza romana, uno menziono solo il suo nome nell'iscrizione. Sei sacerdotes fu al servizio delle divinita di origine egiziana (Iside, Serapide) [P 36, 43, 44, 53, 54, 82]. Tutti avevano la cittadinanza romana. Inoltre ci sono due coppie di padri e figli tra di loro e un soldato. Sono conosciuti per nome dieci sacerdotes di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus [P 10, 11, 12, 21, 25, 29, 34, 56, 63], inoltre un altare fu dedicato da un gruppo di sacerdotes di numero sconosciuto [P 91]. L'origine di quelli conosciuti e in parte orientale, in parte latina, in base ai nomi. Ci sono tra di loro cittadini romani, e persone libere senza cittadinanza. Non rivestirono nessun'altra carica. Quattro sacerdotes stettero al servizio di Iuppiter Optimus Maximus Heliopolitanus e di Venus Victrix [P 4, 49, 77, 87]. Tre di loro avevano la cittadinanza romana, il nome di uno e sconosciuto. Si conosce un solo sacerdos di Magna Mater, di cui non si sa piu [P 79]. L'appartenenza religiosa di sette sacerdotes rimane indefinita in base alle iscrizioni. Furno in parte cittadini romani, in parte persone libere senza cittadinanza romana [P 6, 39, 50, 78, 80, 88, 89]. Il loro impiego fu in conneso con le citta, nel II e III secolo d. C.

Per quanto riguarda lo stato personale, quindi lo stato giuridico personale, i sacerdotes appartennero a diversi gruppi, similmente alle religioni e ai culti identificabili che servivano. In base al titolo di sacerdos si suppone, che per quanto riguarda il loro stato giuridico sacerdotale, fossero ritenuti nell'epoca e al posto del loro servizio sacerdoti ufficiali.

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Il testo dell'unico frammento rimasto di una legge sui sacerdoti provinciali [lex coloniae Genetivae seu Ursonensis] illustra chiaramente, che anche i sacerdoti provinciali funzionalmente adatti ricevettero i diritti dei membri della corporazione pontificale della citta di Roma, i quali altrimenti erano validi anche per gli auguri. Dato che non si conoscono questi diritti sacerdotali, non si puo nemmeno affermare, quali altri diritti avessero i sacerdoti provinciali. Il fatto, che il testo della legge menziona i diretti dei pontifices della citta di Roma dimostra, che esisteva un certo stato giuridico determinabile per i sacerdoti. Siccome non ci sono dati diretti in altre province, si puo solo supporre, che gli autori delle leggi cittadine emanessero decreti simili anche in questi territori. I pontefices e gli augures erano cariche di carattere ufficiale ed appartenevano alla categoria dei sacerdotes publici. In questo senso stese l'autore la lex Ursonensis, quando defini i membri di tutte e due corporazioni sacerdotali con l'espressione di sacerdotes. Le disposizioni rimaste nel Digesta illustrano che esisterono decreti generali per tutti i sacerdoti dell'impero romano. Quindi gli autori, gli editori e i notai delle leggi rinviano indirettamente ad uno stato giuridico proprio dei sacerdoti. I testi latini definiscono i sacerdoti in generale come sacerdotes. Nel II e III secolo d. C. c'era una grande varieta di sacerdoti con il titolo di sacerdos nelle province, i quali stavano al servizio di diversi culti. Non esiste un elemento nominale, il quale estendesse il significato dell'espressione di sacerdos, usata per i membri delle tradizionali corporazioni romane, anche sui sacerdotes dei singoli culti provinciali. Finora la domanda era, se i diversi sacerdotes stessero al servizio di religioni e culti ufficiali, accettati o inufficiali (sacra romana - sacra peregrina) o meno. I sacerdoti studiati delle religioni inufficiali furono considerati anche inufficiali. Per questo c'erano religioni e culti molto diffusi che vennero dichiarati inufficiali, anche se la loro tradizione religiosa non si differiva molto dai culti romani. Nell'epoca repubblicana le divinita e i culti non romani ma degni di ricezione furono accettati con una cerimonia.[20] Se si trattava di una divinita molto originale, il suo nome rimaneva, se essa corrispondeva ad una divinita romana, venne incorporata nella religione tramite l'interpretatio romana. A volte capitava, che la divinita riceveva un nuovo nome, come nel caso di Kybele, la dea madre di Pessinus, la quale era venerata a Roma sotto il nome di Magna Mater, e i loro sacerdoti vennero incorporati nel sistema della vita religiosa romana come i sacerdotes dei galli e archigalli, sotto la direzione dei XV viri sacris faciundis. Probabilmente anche nell'epoca del principato esisteva la cerimonia, tramite cui si acettava una divinita e il suo culto. Ma dato che dopo un certo tempo le nuove correnti religiose apparsero in massa, gli autori non le trovarono particolari e non le menzionarono piu. Dall'altro lato anche la cerimonia di ricezione o di permesso poteva diventare piu semplice per il II secolo d. C. Inoltre, c'erano sicuramente moltissimi religiose e culti che non contraddicevano all'ordine religioso e amministrativo dello stato romano, anzi, erano fondati secondo le regole o rifondati localmente in modo romano, anche se non ci sono rimasti dati su tali fenomeni [e.g. sacra Mithriaca].[21]

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Nel caso se tramite l'interpretatio romana una divinita orientale corrispondeva ad una divinita romana, la registrazione della religione non aveva sicuramente nessuna difficolta, e i suoi sacerdoti si integravano tra quelli dell'impero come sacerdotes. Anche le fonti dimostrano, che per es. i sacerdoti dei culti di origine siriaca [e.g. sacerdotes Iovis Optimi Maximi Dolicheni],[22] o egiziana [e.g. sacerdotes Isidis][23] si definirono come sacerdotes, perché questo fu il termine tecnico ufficiale e giuridico con cui poterono dimostrare ufficialmente il loro stato sacerdotale. Non in tutti i casi portarono i dirigenti delle comunita religiose il titolo di sacerdos. Sono conosciuti anche nomi di gradi iniziatici e cariche sacerdotali che risalgono all'epoca prima della conquista romana. La loro sopravvivenza illustra, che il titolo sacerdotale aveva un'importanza, senza dubbio nella questione dello stato giuridico.

In base agli esempi pannonici sopramenzionati i sacerdoti della categoria di sacerdotes publici e quelli di diversi culti con il titolo sacerdotes hanno parecchie caratterisctiche comuni di carattere sociale. La maggior parte dei sacerdotes delle varie divinita aveva la cittadinanza romana, alcuni salirono all'ordine dirigente delle citta. Nel retroscena della carica sacerdotale dei sacerdotes senza cittadinanza doveva stare una comunita religiosa, la quale poteva esistere ufficialmente solo nella forma di una societa con soggetivita giuridica,[24] come per es. un collegium cultorum.[25] Quest'ultimo era un'istituto registrato secondo il diritto romano, il cui rappresentante poteva portare il titolo di sacerdos.

III. Riassunto

Riassumendo si puo affermare, che la questione dello stato giuridico dei sacerdoti nell'epoca del principato puo essere indagata. La base dell'indagine e la raccolta completa di materiale in ogni provincia. Per quanto riguarda lo stato giuridico, i sacerdotes fuori il sistema della tradizionale religione romana possono essere raffrontati in piano locale con i pontifices e augures di stato giuridico definibile. La loro caratteristica comune e di poter essere chiamati sacerdotes in generale. Si puo affermare anche cio, che lo stato presonale dei sacerdotes provinciali assomiglia in certi casi a quello dei pontifices e augures, in quanto anche loro sono cittadini romani e occuparono uffici di magistrature. Un altro gruppo dei sacerdotes non ebbe sicuramente la cittadinanza, ma anche loro portarono lo stesso titolo. Il loro stato fu determinato ovviamente dalle societa con soggetivita giuridica (collegia). Percio le disposizioni sui sacerdotes riguardavano anche loro, anche se indirettamente. Presumibilmente

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anche le societa cittadine prive di diritto romano totale [e.g. municipia][26] potevano impiegare sacerdoti come corporazioni. Questi sacerdoti appartenevano alla categoria generale dei sacerdotes, indipendentemente dalla loro cittadinanza esistente o mancante. Si dovrebbe continuare ad indagare la questione, perché in questo modo si potrebbero rappresentare altri aspetti della situazione differenziata dei sacerdoti provinciali, dal punto di vista dello stato giuridico della societa, in cui svolgivano i loro compiti sacerdotali.

In base allo stato personale non si puo presentare uno stato giuridico unitario dei sacerdoti fino al 212 d. C. Dopo la Constitutio Antoniniana[27] non c'era piu nessuna differenza tra di loro per quanto riguarda lo stato personale, visto che tutte le persone libere divennero cittadini romani. Similmente digradarono anche le differenze precedenti tra le correnti religiose e i culti. Si potrebbero distinguere al massimo gruppi sacerdotali con piu privilegi degli altri, se ne avessimo fonti.

I pensieri sopra presentati illustrano, che lo stato giuridico personale e sacerdotale dei sacerdoti provinciali e un tema che puo essere indagato in base alle fonti, soprattutto in confronto con i dati riguardanti l'impero e la citta di Roma.[28] La condizione fondamentale di quest'indagine e pero la raccolta e l'analisi completa di tutte le fonti. Una tale raccolta e stata fatta finora in quattro province dell'epoca del principato. Si presume, che tramite la completa sintesi e analisi delle fonti sui sacerdoti si possa delineare anche il contenuto di un "ius sacerdotum" generale.■

JEGYZETEK

[1] Cfr. J. Marquardt: Römische Staatsverwaltung III[2] (Handbuch der römischen Alterthümer 6). Leipzig: S. Hirzel Verlag, 1885. 235-481.; G. Wissowa: Religion und Kultus der Römer (Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft IV.5), München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1912[2] (1971). 479-566.; Zlinszky J.: Ius publicum. Római közjog. Budapest: Osiris Kiadó, 1997. 123, 177-184.; L. Sabourin: Priesthood: a Comparative Study. Leiden, 1973.; D. Porte: Les donneurs de sacré. Le pretre a Rome. Paris, 1989.; J. Scheid: El sacerdote. In A. Giardina et Alii.: El hombre romano. Madrid: Alianza Ed., 1991, 69-101.; J. Rüpke: Fasti sacerdotum. Die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr bis 499 n. Chr. Teil 3: Quellenkunde und Organisationsgeschichte (Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge 12, 3). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005.

[2] Cfr. G. J. Szemler: The Priests of the Roman Republic. A Study of interactions Between Priesthoods and Magistracies. Collection Latomus 127. Bruxelles 1972.; G. J. Szemler: Priesthoods and Priestly Careers in Ancient Rome. In Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (ANRW) II.16.3. Berlin - New York, 1986, 2314-2331.; M. W. Hoffmann Lewis: The official Priests of Rome under the Iulio-Claudians. Rome 1955; J. Scheid: Les prétres officiels sous les empereurs julio-claudiens. In ANRW II.16.1. 1978, 610-654.; L. Schumacher: Prosopographische Untersuchungen zur Besetzung der vier hohen römischen Priesterkollegien im Zeitalter der Antonine und der Severer (96-235 n. Chr). Mainz, 1973.; L. Schumacher: Die vier hohen römischen Priesterkollegien unter den Flaviern, den Antoninen und den Severern (69-235 n. Chr.).

[3] Cfr. J. Deininger: Die Provinziallandtage der Römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhunderts n. Chr. (Vestigia 6), München - Berlin 1965.; D. Fishwick: The Imperial Cult in the

Latin West 3/2, Provincial Cult / The Provincial Priesthood. Leiden: Brill, 2002. - le opere citate con la letteratura precedente.

[4] Cfr. D. Ladage: Städtische Priester- und Kultämter im Lateinischen Westen des Imperium Romanum zur Kaiserzeit. Inaugural Dissertation, Köln 1971.; J. A. Delgado Delgado: Elites y organización de la religión en las provincias romanas de la Bética y las Mauritanias: sacerdotes y sacerdotios. Oxford: BAR IS 724, 1998.; J. A. Delgado Delgado: Los sacerdotes de las ciudades del occidente latino: una sintesis. Lo sagrodo en el proceso de municipalisación del occidente latino. Iberia. Revista de la Antigüedad 2000, 3, 35-50.; Szabó Á.: Pannoniciani sacerdotes. A szervezett vallási élet papi vezetői. Pécs: PTE ÓRT Specimina Nova Univ. Quinqueeccl. Suppl. VI., 2006.; Szabó Á.: Daciai papság [= I sacerdoti della Dacia ms.]. Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2007. - le opere citate con la letteratura precedente.

[5] Cfr. e.g. Wissowa (1912) op. e loc cit. citando gli autori antichi riguardanti.

[6] A. Berger: Encyclopedic dictionary of Roman law, A. Ph. S. 43/2, Philadelphia, 1953. 687.

[7] Cfr. Delgado Delgado (1998) op. cit.; Szabó (2006) op. cit.; Szabó (2007) op. cit.

[8] Cfr. Ladage (1971) op. cit.; Delgado Delgado (2000) op. cit. - tutti e due trattano solo le province occidentali.

[9] Cfr. Wissowa (1912) op. e loc. cit.

[10] Cfr. Alföldy G.: Római társadalomtörténet. Budapest: Osiris Kiadó. 2000[2], 33-40. [= G. Alföldy: Römische Sozialgeschichte. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1984[3]]

[11] Cfr. K. Schillinger: Untersuchungen zur Entwicklung des Magna Mater-Kultes im Westen des römischen Kaiserreiches. Konstanz 1979.

[12] FIRA I. = S. Riccobono: Fontes iuris Romani antejustiniani I. Firenze, 1941.

[13] Cfr. e.g. M. Clauss: Cultores Mithrae. Die Anhängerschaft des Mithras-Kultes. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1992.; L. Vidman: Syllogae inscriptionum religionis Isiacae et Sarapiacae (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten Bd. 28). Berlin: Walter de Gruyter & Co. 1969.; e L. Vidman: Isis und Sarapis bei den Griechen und Römern. Berlin: Walter de Gruyter & Co. 1970 etc.

[14] Cfr. G. Alföldy: Augustus und die Inschriften: Tradition und Innovation. Gymnasium 1991. 98, 289-324.; G. Alföldy: Die Anfänge der epigraphischen Kultur der Römer an der Donaugrenze im 1. Jahrhundert n. Chr. In M. Mirkoviae (Hrsg.): Regionaler Wissenschaftsdialog "Römische Städte und Festungen an der Donau", Beograd 2003, Beograd 2005, 23-38.

[15] A. Hübner: Legis coloniae Iuliae Genetivae urbanorum sive Ursonis datae A. V. C. DCCX. Fragmenta Nova. Additamentum ad Corporis Inscriptionum Latinarum vol. II. Ephemeris Epigraphica 1876. 3, 87-90.; J. GonzÁlez (ed.): Estudios sobre Urso, Colonia Iulia Genetiva. Sevilla 1989.; J. Rüpke: Religion in lex Ursonensis. In C. Ando-J. Rüpke-S. Blake, Religion and law in Classical and Christian Rome. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2006, 34-46.

[16] CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin.

[17] ILS = H. Dessau: Inscriptiones Latinae Selectae I-III. Berlin, 1892-1916.

[18] FIRA III. = V. Arangio-Ruiz: Fontes iuris Romani antejustiniani III. Firenze, 1943.

[19] Cfr. anche M. Gayraud: Temple municipal et temple provincial du culte imperial a Narbonne. Rivista di Studi Liguri 35/1-3, Bordighera 1969, 304-316.

[20] Cfr. Wissowa (1912) op. cit. 247-327.

[21] Cfr. I. Tóth: Mithras Pannonicus. Budapest-Pécs: PTE ÓRT Specimina Nova Univ. Quinqueeccl. 17. 2003[1], 1-12 e 69-80 [Mithras a misztériumok istene? - Mithras, Gott der Mysterien?].

[22] Cfr. I. Tóth: Sacerdotes Iovis Dolicheni. Studium 1971. 2., 23-28.

[23] Cfr. Vidman (1969) op. cit. e Vidman (1970) op. cit.

[24] Cfr. Földi A.-Hamza G.: A római jog története és instituciói. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006, 231-234.

[25] Cfr. W. Liebenam: Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesens. Leipzig, 1890. (Aalen 1964). Cfr. anche A. Bendlin: Gemeinschaft, Öffentlichkeit und Identität: Forschungsgeschichtliche Anmerkungen zu deb Muster sozialer Ordnung in Rom. In U. Egelhaaf-Gaiser-A. Schäfer (Hrsg.): Religiöse Vereine in der römischen Antike. (Studien und texte zu Antike und Christentum 13) Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, 9-40. - la opera citata con la letteratura precedente.

[26] Cfr. Hamza-Földi op. cit. 34-35.

[27] Cfr. H. Wolff: Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40 I. Köln, 1976.

[28] Cfr. anche J. Scheid: Introduction: Religion and law in classical and Christian Rome. e J. Scheid: Oral tradition and written tradition in the formation of sacred law in Rome. In C. Ando-J. Rüpke-S. Blake: Religion and law in Classical and Christian Rome. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2006, 7-13 e 14-33.

Lábjegyzetek:

[1] A szerző Ricercatore senior del Museo Nazionale Ungherese

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